Crisi da sovraindebitamento: nozione di "consumatore". (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 1869 del 1 febbraio 2016)

In tema di composizione della crisi da sovraindebitamento, disciplinata dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3, la nozione di consumatore abilitato al piano ai sensi della citata legge non si riferisce necessariamente ad una persona priva, dal lato attivo, di relazioni di impresa o professionali, sia pregresse che attuali, essendo richiesto soltanto che dette relazioni non abbiano dato vita ad obbligazioni residue, atteso che nello stato di insolvenza finale del consumatore non possono comparire obbligazioni assunte per scopi relativi alle predette attività di impresa o professionali. Pertanto, è consumatore ai sensi della legge succitata soltanto il debitore persona fisica, che risulti aver contratto obbligazioni per far fronte ad esigenze personali o familiari o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dall'estrinsecazione della propria personalità sociale, dunque anche a favore di terzi, ma senza riflessi diretti in una attività di impresa o professionale propria, salvo i debiti di cui all'art. 7, comma 1, terzo periodo della medesima legge.

Commento

(di Daniele Minussi)
La qualità di consumatore non costituisca più un requisito soggettivo per l’ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento. L' originaria disciplina dell'istituto di cui all’art. 1, co. 2, lett. b), del D.L. n. 212/2011 parlava esplicitamente di "sovraindebitamento del consumatore". La relativa nozione costituiva il presupposto per ridurre la percentuale di creditori indispensabile per l’omologazione dell’accordo (il requisito del 70% dei crediti si riduceva a quello del 50%). La risistemazione della materia operata per effetto dell'emanazione della L. 2012 n. 3 non fa più alcun riferimento al "consumatore", bensì genericamente ad ogni soggetto non esposto a fallimento.
Ciò premesso, la S.C. puntualizza come non sia escluso, ai fini della fruibilità della procedura, che il debitore abbia avuto rapporti di tipo imprenditoriale: risulta indispensabile piuttosto che non siano rimasti residui rapporti obbligatori riconducibili a tale attività, ad eccezione di eventuali debiti di cui all'ultimo periodo del I° comma dell'art.7 della l. 2012/3.
Cosa prevede tale norma? "In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, il piano può anche prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il gestore è nominato dal giudice."

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