Determinatezza del credito e concessione di garanzia ipotecaria. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 3221 del 18 febbraio 2015)

In tema di iscrizione ipotecaria, il principio secondo cui il titolo deve essere sufficiente ed adeguato a dare contezza dell'esistenza e dell'individuabilità del credito garantito, trovando il suo fondamento nell'impossibilità di costituire un'ipoteca per debiti non attuali, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 2852 c.c. per i crediti condizionali o per quelli che possano eventualmente nascere in dipendenza di un rapporto, non trova applicazione relativamente ad un credito riconosciuto come già esistente da colui che concede la garanzia, e rientra nei poteri esclusivamente riservati al giudice del merito apprezzare l'esistenza e la individuabilità del credito stesso.

Commento

(di Daniele Minussi)
Non basta la sola indicazione del l'importo della somma per la quale viene concessa l'ipoteca, ma è necessario che siano specificati i dati relativi ai soggetti del rapporto debitorio, alla fonte dello stesso, tutto ciò che conduce a ritenere sussistente il requisito della determinatezza del credito. Tale principio, quello cioè in base al quale il titolo del credito deve essere sufficiente a dar conto della esistenza e della individuabilità del medesimo, non ha tuttavia a che fare con la concessione di una garanzia ipotecaria susseguente, che sia fondata su un credito riconosciuto come già esistente dal debitore che concede la garanzia ipotecaria.

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