Costituzione di vincolo pertinenziale, indipendenza rispetto al regime proprietario della cosa principale e di quella accessoria. Servitù industriali e servitù aziendali. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 869 del 20 gennaio 2015)

La costituzione del vincolo pertinenziale presuppone un elemento oggettivo, consistente nella materiale destinazione del bene accessorio ad una relazione di complementarità con quello principale, e un elemento soggettivo, consistente nella effettiva volontà del titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni collegati di destinare il bene accessorio al servizio o all'ornamento del bene principale, ma non si traduce in un modo di acquisto della proprietà, sicché è comunque necessario l'accertamento del diritto dominicale sulla cosa accessoria.
La destinazione industriale del fondo ai sensi dell'art. 1028 c.c., deve consistere in una utilità obiettiva e reale posta vantaggio di un fondo in corrispondenza di un peso imposto ad altro fondo di diverso proprietario, restando peraltro escluso, nella determinazione dell'utilità inerente alla servitù, ogni riferimento ad elementi soggettivi ed estrinseci relativi all'attività personale del proprietario del fondo dominante.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso di specie un cortile, adiacente ad unità abitative nonchè ad un immobile produttivo, era stato adibito in maniera costante nel tempo al deposito di materiali ferrosi e a servizio delle attività dell'adiacente fonderia. Ciò, da ultimo, in base ad un contratto di locazione del cortile stesso. In ogni caso la S.C. afferma che il rapporto pertinenziale non ha alcuna influenza sul regime della proprietà dei beni che vi sono coinvolti. Caso mai sarebbe stato possibile assoggettare a verifica l'eventuale insorgenza di una servitù industriale per usucapione, nell'ipotesi in cui il fondo, per propria naturale vocazione, fosse apparso come posto a servizio dell'attività industriale che si svolgeva sul fondo dominante. Nella specie, tuttavia, fanno difetto i requisiti dell'industrialità, vale a dire dell'utilità obiettiva in intrinseca del fondo servente imperniata sulla natura del fondo in connessione con la specifica attività industriale.

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