Costituzione di società a responsabilità limitata in violazione del IV comma dell'art.2464 cod.civ.: il notaio rogante è punito con la sospensione. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 11664 del 5 giugno 2015)

Si confermano le sanzioni disciplinari a carico del notaio che ha ricevuto quattro atti costitutivi di s.r.l. per contrasto con l’art. 2464, comma IV, c.c., nei quali il versamento in denaro del capitale iniziale era stato assolto con una fideiussione prestata da una società finanziaria e non da una banca, pertanto la norma violata era l’art. 28 della L.N., mentre il richiamo all’art. 138-bis (contenuto nel verbale ispettivo e nell’avvio del procedimento disciplinare) era consequenziale ed era fatto soltanto per individuare l’applicazione della sanzione punitiva, la cui irrigazione in concreto rientra nella competenza dell’organo disciplinare.

Commento

(di Daniele Minussi)
La norma di cui all'art.2464 cod.civ. disciplina i conferimenti da eseguire in sede di costituzione di una società a responsabilità limitata. Il IV comma, in particolare, prevede che "alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato all'organo amministrativo nominato nell'atto costitutivo almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro". Ciò ammette un succedaneo: "Il versamento può essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria". Nella specie la fidejussione conferita non era stata rilasciata da un istituto bancario, bensì semplicemente da una società finanziaria.

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