Costituzione di ipoteca sul bene immobile già conferito nel fondo patrimoniale. Individuazione dei “bisogni della famiglia”? (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 15886 dell’11 luglio 2014)

In tema di esecuzione sui beni del fondo patrimoniale e sui frutti di essi, il disposto dell’art. 170 c.c. per il quale detta esecuzione non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia, va inteso non in senso restrittivo, vale a dire con riferimento alla necessità di soddisfare l’indispensabile per l’esistenza della famiglia, bensì nel senso di ricomprendere in tali bisogni anche quelle esigenze volte al pieno mantenimento e all’armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, restando escluse solo le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il senso della pronunzia in esame è quello del potenziale ampliamento dell'area delle obbligazioni comunque azionabili anche a valere sui beni conferiti nel fondo. Nel caso di specie il debito era stato contratto per finanziare l'impresa e il Giudice aveva reputato che l'attività imprenditoriale svolta era quella che consentiva alla famiglia di trarre stabile sostentamento, non potendo dunque essere reputata estranea ai bisogni della stessa. Ma il vero elemento probante era un altro: l'ipoteca sul bene era stata concessa successivamente al conferimento del bene nel fondo ed a garanzia del credito concesso all'impresa. I coniugi i quali diedero l'assenso all'iscrizione ipotecaria non avrebbero potuto legittimamente fare ciò se la concessione del credito non fosse stata finalizzata a soddisfare, sia pure indirettamente, per il tramite del finanziamento aziendale, le esigenze della famiglia.

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