Costituzione di fondo patrimoniale ed azione revocatoria ordinaria: ai fini della scientia damni è sufficiente la mera consapevolezza del debitore. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 13343 del 30 giugno 2015)

In tema di revocatoria ordinaria nei confronti di fondo patrimoniale costituito successivamente all'assunzione del debito, è sufficiente, ai fini della c.d. scientia damni, la semplice consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, ovvero la previsione di un mero danno potenziale, rimanendo, invece, irrilevanti tanto l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, quanto la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo.

Commento

(di Daniele Minussi)
Se la passività è già in essere basta che il debitore si trovi in uno stato di consapevolezza della potenziale dannosità dell'atto di costituzione del vincolo di cui al fondo: è questo, in sintesi, l'unico elemento che conta ai fini di ritenere sussistente il requisito della c.d. "scientia damni" che conduce al vittorioso esperimento dell'azione revocatoria. A tal fine servono due presupposti di base: a) l'oggettivo pregiudizio dell'atto alle ragioni creditorie, b) la consapevolezza in capo al debitore della lesività dell'atto in riferimento al credito.

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