Corte Giustizia Comunità Europee 22/11/2001: Persone fisiche destinatarie della normativa comunitaria sulle clausole abusive

Il divieto di apporre clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori è applicabile solo nei limiti soggettivi stabiliti dalla direttiva n.13/93/Cee. Se l'acquirente non è una persona fisica e acquista i prodotti per fini professionali, la normativa comunitaria non può trovare attuazione in quanto non ha carattere erga omnes e la tutela, nel caso di clausole vessatorie, è garantita solo alle persone fisiche. La nozione di consumatore, che è stata recepita nel nostro ordinamento all'articolo 1469-bis, non è demandata alla legislazione nazionale, ma è stabilita a livello comunitario ed è finalizzata a proteggere la parte contraente più debole. Risulta irrilevante considerare la finalità dell'acquisto ed il successivo utilizzo dei beni per l'applicazione della direttiva, se manca uno dei requisiti soggettivi richiesti. L'assenza del contraente persona fisica rende superflua ogni valutazione sui soggetti che beneficiano dell'acquisto, anche quando quest'ultimo sembra collocarsi al di fuori dell'attività imprenditoriale tipica.

Commento

La Corte di Giustizia CEE interviene in relazione allo spinoso problema dell'ambito soggettivo della protezione fornita al consumatore (divieto di clausole abusive), affermando l'imprescindibilità della qualità di persona fisica del medesimo.
Cosa dire tuttavia del caso in cui un soggetto che possiede la qualità di imprenditore conclude un contratto che, sia pure collegato in qualche modo alla propria attività, comunque non ne costituisce la tipica esplicazione? Ipotizziamo che Tizio acquisti un telefono cellulare di cui dotare un operaio addetto alla manutenzione, allo scopo di poter meglio organizzare il lavoro. Forse in questo caso Tizio rivestirebbe la qualità di consumatore, in quanto assoggettato, acquirente occasionale di un determinato prodotto, allo stesso rischio di abuso contrattuale al quale è sottoposta una persona qualsiasi, sprovvista della qualifica di imprenditore. E' chiaro che lo stesso ragionamento potrebbe essere condotto per qualsiasi altra entità diversa dalla persona fisica (associazioni riconosciute o meno, società dotate o meno di personalità giuridica).

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