Corte Giustizia Comunità Europee 09/10/2001: Nuovamente affermato il divieto di brevettabilità del corpo umano

La direttiva 44/98/Ce, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, rispetta il principio dell'integrità dell'essere umano e ne garantisce la sua indisponibilità. Finalità della direttiva, alla luce del principio di sussidiarietà, è l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri, i quali - secondo le disposizioni dell'atto comunitario - devono consentire lo sfruttamento industriale delle invenzioni che producano o trattino materiale biologico. Gli Stati, nel rispetto dei diritti fondamentali dell'essere umano e fermo restando il divieto di clonazione, nonchè il divieto di brevettabilità del corpo umano nei vari stadi della sua costituzione e del suo sviluppo, sono tenuti a rimuovere gli ostacoli giuridici, per conseguire l'armonizzazione delle legislazioni nazionali, che impediscono lo sviluppo dell'ingegneria genetica. Un elemento naturale è brevettabile se collegato a un procedimento tecnico che sia in grado di riprodurlo e sia suscettibile di sfruttamento industriale, ma non nell'ipotesi di elementi biologici esistenti in natura nell'essere umano.

Commento

Notevole rilevanza ha assunto, in tempi recenti, il fenomeno delle invenzione biotecnologiche che scaturiscono dalla ricerca scientifica che si avvale della sperimentazione su materiale genetico prelevato da soggetti che presentano determinate caratteristiche (la resistenza ad una certa malattia, ad una certa sostanza chimica, etc.). In tal caso non tanto viene in esame un problema relativo alla disponibilità di una parte apprezzabile del corpo, quanto assai più complesse questioni attinenti da un lato alla dignità umana in generale, dall'altro alla tutela brevettuale delle scoperte della scienza genetica. Al riguardo la direttiva della Comunità europea 44/98/Ce sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche è stata reputata legittima dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee.

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