Corte di Giust. CE - Sent. 5/11/2002 - causa C-208/00. Negare la capacità giuridica a società europee viola le regole sulla libertà di stabilimento.

La Corte, pronunciandosi sulle questioni sottopostole dal Bundensgerichthof con ordinanza 30 marzo 2000, dichiara:
1) Gli artt. 43 CE e 48 CE si oppongono a che, allorché una società costituita conformemente alla normativa di uno Stato membro, sul cui territorio ha la sede sociale, viene considerata, secondo il diritto di un altro Stato membro, come se avesse trasferito la sua sede effettiva in tale Stato, quest'ultimo neghi a tale società la capacità giuridica e, quindi, la capacità di stare in giudizio dinanzi ai propri giudici nazionali per far valere i diriti derivanti da un contratto concluso con una società stabilita in tale Stato.
2) Allorché una società, costituita conformemente alla normativa di uno Stato membro sul cui territorio essa ha la sede sociale, esercita la sua libertà di stabilimento in un altro Stato membro, gli artt. 43 CE e 48 CE impongono a quest'ultimo di rispettare la capacità processuale che questa società possiede in forza del diritto del suo Stato di costituzione.

Commento

La questione della capacità giuridica della società costituita secondo le norme di un Paese membro viene valutata esclusivamente sotto il profilo della incidenza del diniego della stessa (sotto il profilo della capacità processuale) sul principio di libertà di stabilimento previsto dal trattato CEE. Questo esito si verificherebbe infatti qualora, in applicazione delle norme di conflitto proprie dello Stato, si intendesse individuare la sede della detta società soltanto in base ad esse, negando la registrazione di una succursale nel detto Stato e conseguentemente, la legittimazione a stare in giudizio.

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