Corte di Appello di Trento, sentenza del 22 dicembre 2006. Recesso del socio per intervenuta proroga del termine di durata della società: sopravvenuta inefficacia a causa di successiva deliberazione modificativa del termine.

Nell'ipotesi in cui il socio di s.r.l. abbia esercitato il diritto di recesso, in ragione dell'intervenuta proroga del termine di durata della società ad una data successiva all'aspettativa di vita dei soci, la società può rendere inefficace il recesso, ai sensi dell'art. 2473, ult. comma, c.c., attraverso la successiva delibera con la quale, senza revocare la precedente, si introduca un diverso termine di durata, risultando sostanzialmente soddisfatto l'interesse protetto dalla norma che legittima il recesso.

Commento

La pronunzia, riferita ad una deliberazione assunta da una società a responsabilità limitata, ha fatto applicazione del principio di cui all'ultimo comma dell'art. 2473 cod.civ., decidendo nel senso della caducazione del diritto di recesso esercitato dal socio in dipendenza della deliberazione di proroga del termine di durata della società. Ciò in conseguenza della susseguente deliberazione con la quale venga sostanzialmente ripristinata la situazione precedente.

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