Corte di Appello di Roma 7 maggio 2002. Nullità ex art. 1932 cod.civ. della clausola inserita in una polizza assicurativa di aggravamento del rischio per contrasto con l'art. 1898 cod.civ.

La clausola, inserita in una polizza assicurativa, secondo cui in caso di omessa comunicazione in buona fede di circostanze aggravanti il rischio o il caso di inesatte e incomplete informazioni rilasciate dall'assicurato al momento della conclusione del contratto, la compagnia assicuratrice ha diritto a percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è veirficata, è nulla ai sensi dell'art. 1932 c.c., in quanto contraria all'art. 1898 c.c., e ne va inibita l'utilizzazione ai sensi dell'art. 1469 sexies c.c.

Commento

Rilevante decisione della Corte di merito romana. Il nodo era costituito dalla pretesa incompatibilità tra la riconosciuta nullità della clausola abusiva scaturente dalla violazione di norme imperative e l'inefficacia di essa ex artt. 1469 bis e ss. cod.civ. (con la correlativa possibilità di adottare il rimedio dell'inibitoria di cui all'art. 1469 sexies cod.civ.). E' stato infatti rilevato come il riconoscimento della detta nulltà addirittura aggravi il giudizio di vessatorietà relativo alla clausola, la quale venga continuamente in fatto utilizzata nell'ambito delle condizioni generali di contratto.

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