Corte di Appello di Roma 7 maggio 2002. Nullità ex art. 1932 cod.civ. della clausola inserita in una polizza assicurativa di aggravamento del rischio per contrasto con l'art. 1898 cod.civ.
La clausola, inserita in una polizza assicurativa, secondo cui in caso di omessa comunicazione in buona fede di circostanze aggravanti il rischio o il caso di inesatte e incomplete informazioni rilasciate dall'assicurato al momento della conclusione del contratto, la compagnia assicuratrice ha diritto a percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è veirficata, è nulla ai sensi dell'art. 1932 c.c., in quanto contraria all'art. 1898 c.c., e ne va inibita l'utilizzazione ai sensi dell'art. 1469 sexies c.c.