Corte di Appello di Roma, sez. I, n.1015/2005. Responsabilità del danno da fumo.

Sussiste la responsabilità dell'Ente Italiano Tabacchi per l'evento letale occorso ad un fumatore colpito da tumore in quanto l'avere messo in commercio il tabacco senza le debite informazioni sulla natura del prodotto integra una responsabilità da attività pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c. per la ragione che i tabacchi, avendo quale unica destinazione il consumo mediante il fumo, contengono in sé, per la loro stessa natura e per la loro composizione bio-chimica, una potenziale carica di nocività, potendo dal fumo derivare danno alla salute e, in molti casi, il peggiore dei mali, il cancro ai polmoni.Conseguentemente la mancata informazione su tali rischi al diritto fondamentale alla salute che tale ente avrebbe potuto eseguire, al di là degli obblighi di legge, comporta la sua piena responsabilità.

Commento

Notevole la portata pratica della pronunzia, il cui perno consiste nella qualificazione in chiave di attività pericolosa ai sensi dell'art.2050 cod.civ. della fabbricazione ed immissione in commercio del tabacco. Una volta guadagnata questa classificazione infatti non può che seguire l'inversione dell'onere probatorio propria della citata norma, la quale viene a gravare il soggetto esercente l'attività dell'onere di dar conto di aver posto in essere ogni cautela atta ad evitare la produzione del danno (e no semplicemente di aver ottemperato a tutte le disposizioni di legge relative all'esercizio della attività in questione).

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