Corte d'Appello di Venezia, sentenza del 18 febbraio 2009. Sull'indipendenza del giudizio petitorio rispetto a quello possessorio.

Nel giudizio petitorio non possono essere invocati non soltanto i provvedimenti emessi in sede possessoria, ma anche le argomentazioni e le circostanze risultanti dalla sentenza che ha definito quel giudizio, giacché queste ultime hanno rilievo solo in quanto si trovino in connessione logica e causale con la decisione in sede possessoria e perciò, lasciando impregiudicata ogni questione sulla legittimità della situazione oggetto della tutela possessoria, non possono influire sull'esito del giudizio petitorio.

Commento

(di Daniele Minussi) L'indipendenza dei due giudizi è quasi assoluta, se si eccettua la rilevanza dell'eventuale pregiudizio irreparabile, che potrebbe eventualmente fondare un provvedimento cautelare, consentendo un cumulo altrimenti vietato.

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