Corte d'Appello di Torino, sez. I, sentenza del 19 febbraio 2009. Violazione dei doveri d'informazione del cliente e responsabilità contrattuale per inadempimento.

La violazione dei doveri di informazione del cliente e del divieto di effettuare operazioni inadeguate al suo profilo patrimoniale, posti dalla legge a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario, non dà luogo ad una nullità del contratto di intermediazione finanziaria per violazione di norme imperative, ma qualora riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto, dà luogo a responsabilità contrattuale per inadempimento (o inesatto adempimento), con la conseguente possibilità di risoluzione del contratto stesso, oltre agli obblighi risarcitori, secondo i principi generali in materia.

Commento

La pronunzia viene ad istituire un percorso analogo rispetto a quanto deciso da Cass. S.U. 26724/2007, che aveva deciso nel senso della possibile insorgenza di responsabilità precontrattuale e contrattuale a carico dell'intermediario finanziario, senza che tuttavia si potesse pervenire a dichiarare la nullità del contratto concluso, sia pure in relazione alla disciplina di cui alla l. 1/91.

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