Corte d'Appello di Milano, 06 marzo 2007. Applicazione della clausola statutaria "simul stabunt, simul cadent" in chiave di sostanziale revoca dell'organo amministrativo.

La decadenza dell'intero consiglio di amministrazione di una società di capitali per effetto delle dimissioni di uno o piu` dei suoi componenti, in applicazione della clausola statutaria "simul stabunt, simul cadent", può configurarsi come effetto equivalente alla revoca senza giusta causa del consigliere decaduto ma non dimissionario, qualora dal complesso degli atti conseguenti, consistiti nella convocazione dell'assemblea per la nomina del nuovo consiglio, nelle dichiarazioni dei dimissionari nella riunione e nella costituzione del nuovo consiglio mediante elezione degli stessi componenti dimissionari del precedente ed esclusione del componente decaduto a causa delle loro dimissioni, possa trarsi la dimostrazione che l'intero procedimento abbia costituito lo strumento per estromettere dall'organo amministrativo il componente non dimissionario.

Commento

La Corte di merito ha statuito nel senso dell'apprezzamento della natura sostanziale degli effetti dell'applicazione della clausola "simul stabunt, simul cadent" quando si sia dato conto del vero scopo dell'intero procedimento, quello cioè di determinare il venir meno dell'intero organo amministrativo. Il nodo è costituito dalla possibilità o meno di stabilire che la clausola in esame debba sempre e costantemente essere qualificata da una specifica idoneità a soddisfare un interesse personale e proprio del membro dimissionario, mentre nella fattispecie essa sarebbe stata utilizzata per estromettere un amministratore senza esporre l'ente al risarcimento del danno.

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