Corte d'Appello di Genova, decreto del 04 febbraio 2010. Opposizione alla delibera di scissione e autorizzazione alla sua esecuzione.

Con l'abrogazione del rito societario per effetto della L. n. 69/2009, e con esso dell'art. 33, D.Lgs. n. 5/2003, l'istanza di autorizzazione all'esecuzione della delibera di scissione nonostante l'opposizione di un creditore sociale, deve essere proposta dalla società con ricorso in via incidentale al giudice dell'opposizione e non può essere trattata col procedimento camerale ex artt. 737 e ss. c.p.c..

Commento

(di Daniele Minussi) Il procedimento di opposizione alla scissione, inteso ad eventualmente accertare l’insufficienza del compendio della società scindenda in relazione alle passività allo scopo di preservare le ragioni dei creditori della stessa, possiede, secondo la prevalente opinione, natura contenziosa. Ne segue l’impraticabilità della procedura camerale.

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