Corte Costituzionale, Ordinanza n.95/2006. La struttura bilaterale della cessione del credito, come tale differenziantesi da quella propria della cessione del contratto, è costituzionalmente legittima.

Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 41 Cost., degli artt. 1260 c.c., primo comma, 41, comma 1, 58, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, e 4, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130. Il diritto di credito, infatti, costituisce un bene, come tale idoneo a circolare senza coinvolgimento della persona del debitore e dei suoi diritti inviolabili, laddove la cessione del contratto (assunta come "tertium comparationis") presuppone l'esistenza, al momento della cessione stessa, in capo ad entrambe le parti, di un complesso unitario di situazioni giuridiche attive e passive e, pertanto, la necessità del consenso del contraente ceduto, in quanto titolare delle situazioni attive corrispondenti agli obblighi gravanti sul cedente.

Commento

Il Giudice delle Leggi ha reputato manifestamente infondata la questione relativa alla presunta illegittimità costituzionale del I comma dell'art.1260 cod.civ. con riferimento alla struttura meramente bilaterale della cessione del credito, come tale non implicante il coinvolgimento del debitore ai fini del perfezionamento della stessa, osservando come il diritto di credito sia un bene atto a circolare senza che abbia a partecipare alla relativa vicenda il debitore, a differenza di quanto è dato di osservare in tema di cessione del contratto, che presuppone l'esistenza di una posizione giuridica complessa, consistente in un complesso unitario di posizioni attive e passive.

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