Corte Costituzionale, n. 39/2008. Questione di legittimità costituzionale relativamente alle incapacità personali derivanti al fallito dalla dichiarazione di fallimento e perduranti oltre la chiusura dalla procedura concorsuale.

Gli artt. 50 e 142 del R.D. n. 267/1942, nel testo anteriore all'entrata in vigore del d. lgs. n. 5/2006, in quanto stabiliscono che le incapacità personali derivanti al fallito dalla dichiarazione di fallimento perdurano oltre la chiusura della procedura concorsuale, sono incostituzionali per contrasto con gli artt. 117, I comma, e 3 Cost.. La violazione dell'art. 117 Cost. è fondata sulla giurisprudenza della Corte di Strasburgo che, con numerose pronunce, ha ritenuto tali disposizioni della legge fallimentare lesive dei diritti della persona, perché incidenti sulla possibilità di sviluppare le relazioni col mondo esteriore e foriere, quindi, di un'ingerenza non necessaria in una società democratica. Le stesse disposizioni violano l'art. 3 Cost. sotto diversi profili, in quanto stabiliscono in modo indifferenziato incapacità che si protraggono oltre la chiusura della procedura fallimentare e non sono, perciò, connesse alle conseguenze patrimoniali della dichiarazione di fallimento e a tutte le limitazioni da questa derivanti. Esse, infatti, assumono carattere genericamente sanzionatorio, senza correlarsi alla protezione di interessi meritevoli di tutela, prevedendo generali incapacità personali in modo automatico e indipendente dalle specifiche cause del dissesto, così equiparando così situazioni diverse, e stabilendo che tali incapacità permangono dopo la chiusura del fallimento.

Commento

Il Giudice delle Leggi supplisce alla mancata previsione di una normativa di diritto transitorio volta a dare concreta applicazione ala riforma del diritto fallimentare, con speciale riferimento al delicato tema delle incapacità personali scaturenti dal fallimento che già hanno procurato all'Italia condanne da parte della Corte europea dei diritti del'uomo. In questa direzione è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale delle previgenti norme del R.D. 267/1942 in base alle quali le predette incapacità estendevano la propria efficacia anche nel tempo successivo alla chiusura del fallimento.

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