Corte Cost. n. 348/2007. Illegittimità costituzionale dell'art.5 bis l.359/92 e dell'art.37 d.p.r. 327/2001 relativi alla determinazione dell' indennità di espropriazione dei suoli edificabili.

L'art. 5 bis, commi I e II, del D.L. n. 333/1992 convertito, con modificazioni, nella L. 359 /1992, e l'art. 37, commi I e II, del D.P.R. n. 327/2001 - che, ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione dei suoli edificabili, prevedono il criterio di calcolo fondato sulla media tra il valore dei beni e il reddito dominicale rivalutato - violano l'art. 117 comma I Cost., che stabilisce che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato nel rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, perchè (in contrasto con l'art. 1 del primo Protocollo della Conversione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, come interpretato dalla Corte europea per i diritti dell'uomo) prevedono un'indennità oscillante, nella pratica, tra il 50 ed il 30 per cento del valore di mercato del bene espropriato, ulteriormente falcidiata dall'imposizione fiscale e quindi inferiore alla soglia minima accettabile di riparazione dovuta ai proprietari espropriati.

Commento

Il Giudice delle Leggi interviene nuovamente (cfr. le risalenti Corte Cost. n.5/1980 e n.223/1983) in tema di criteri legali di determinazione della misura dell'indennità di espropriazione, stabilendo l'illegittimità delle norme vigenti, inadeguate a garantire al soggetto passivo del procedimento ablativo un serio ristoro.

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