Corte Cost., ordinanza n. 15/2006. Infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 467 e 468 c.c..

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 467 e 468 c.c. per violazione dell'art. 3, comma 1°, Cost., nella parte in cui non stabiliscono la capacità di rappresentazione a favore del coniuge del soggetto che non abbia potuto accettare l'eredità o, in subordine, nella parte in cui non statuiscono la capacità di rappresentazione a favore del coniuge del soggetto che non abbia potuto accettare l'eredità, in assenza di discendenti dei figli legittimi, legittimati, adottivi o naturali del de cuius.

Commento

Non è il primo intervento in materia del Giudice delle Leggi. Si rammenti la portata di Corte Cost. 14 aprile 1969 n.79, al quale ebbe a dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art.577 cod.civ. nonchè dell'art. 467 cod.civ. nella parte in cui escludeva dalla rappresentazione il figlio naturale di colui che, non vantando discendenti legittimi, non potesse o non volesse accettare l'eredità lasciata dall'ascendente o dal fratello defunto. Di segno del tutto opposto l'intervento in commento, essendosi rilevato come la situazione del coniuge del rappresentato sia del tutto difforme da quella del discendente di costui, spettando al legislatore il compito di eventualmente assimilare la posizione di tale successibile a quella dei discendenti, in difetto della presenza concreta di questi ultimi.

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