Corte Cost., ord. n.142/2007. Trascrivibilità della domanda di assegnazione della casa familiare e opponibilità ai terzi.

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2652 e 2653 c.c., in riferimento agli artt. 3, 24, 29, 30 e 31 della Costituzione, nella parte in cui questi non prevedono la trascrivibilità della domanda giudiziale di assegnazione del diritto di abitazione della casa familiare, al fine di rendere il provvedimento opponibile ai terzi che abbiano acquistato diritti sull'immobile dopo la proposizione della domanda.

Commento

Ancora un intervento del Giudice delle leggi in tema di assegnazione della casa coniugale: sul tema della trascrizione cfr. Corte Cost. 454/89 che aveva dichiarato l'illegittimità del previgente art.155 cod.civ. ove non prevedeva la trascrizione del provvedimento giudiziale costitutivo del diritto in questione.

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