Corte Cost., ord. n.142/2007. Trascrivibilità della domanda di assegnazione della casa familiare e opponibilità ai terzi.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2652 e 2653 c.c., in riferimento agli artt. 3, 24, 29, 30 e 31 della Costituzione, nella parte in cui questi non prevedono la trascrivibilità della domanda giudiziale di assegnazione del diritto di abitazione della casa familiare, al fine di rendere il provvedimento opponibile ai terzi che abbiano acquistato diritti sull'immobile dopo la proposizione della domanda.