Convocazione di assemblea mediante avviso spedito via posta elettronica certificata. Equipararazione alla missiva raccomandata. (Tribunale di Roma, 31 luglio 2015)

Non si può dichiarare inefficace l'assemblea straordinaria dell'azienda se convocata attraverso l'invio di un messaggio di posta certificata ai soci, qualora lo Statuto societario nulla disponga in tema di modalità della convocazione. E' prevista l'equiparazione tra missiva raccomandata con ricevuta di ritorno e messaggio di posta elettronica certificata e. pertanto, l'invio di un messaggio di posta elettronica certificata soddisfa i requisiti di forma richiesti dall'art. 2479 bis c.c. per la convocazione dell'assemblea di una società di capitali.

Commento

(di Daniele Minussi)
Qual è la novità introdotta dalla pronunzia della Corte di merito romana? Non serve che lo statuto della società enunzi espressamente l'invio di PEC dell'avviso di convocazione dell'assemblea affinchè tale strumento di comunicazione possa essere reputato ammissibile. Esso infatti intrinsecamente soddisfa i requisiti formali di cui all'art.2479 bis cod.civ., ai sensi del quale, in materia di srl, l'atto costitutivo determina i modi di convocazione della assemblea dei soci, tali comunque da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. In difetto, la convocazione viene effettuata "mediante lettera raccomandata inviata ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza...".
Nella fattispecie, lo statuto nulla prevedeva, ma sussiste piena equiparazione tra invio di missiva raccomandata e PEC.
Si potrebbe aggiungere che, per propria intrinseca natura, la PEC è meglio in grado di garantire non soltanto l'intervenuta ricezione, intesa come messa a disposizione nella casella elettronica del destinatario, ma anche come corrispondenza del contenuto recapitato rispetto a quello asseritamente inviato. Questo risultato è precluso nel caso di spedizione di raccomandata cartacea, dal momento che non è certificabile il contenuto della busta spedita.

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