Convivenza more uxorio e obbligazioni naturali. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 1277 del 22 gennaio 2014)

I doveri morali e sociali che trovano la loro fonte nella formazione sociale costituita dalla convivenza more uxorio refluiscono sui rapporti di natura patrimoniale, nel senso di escludere il diritto del convivente di ripetere le eventuali attribuzioni patrimoniali effettuate nel corso od in relazione alla convivenza.
Il discrimine fra l'adempimento dei doveri sociali e morali, quale può individuarsi in qualsiasi contributo fra conviventi, destinato al menage quotidiano ovvero espressione della solidarietà fra persone unite da un legame intenso e duraturo, e l'atto di liberalità, va individuato, oltre che nella spontaneità, soprattutto nel rapporto di proporzionalità fra i mezzi di cui l'adempiente dispone e l'interesse da soddisfare. Orbene, tale requisito, riconosciuto in relazione alle obbligazioni naturali in generale, deve essere ribadito in riferimento all'adempimento di doveri morali e sociali nella convivenza more uxorio.
Le unioni di fatto, quali formazioni sociali che presentano significative analogie con la famiglia formatasi nell'ambito di un legame matrimoniale e assumono rilievo ai sensi dell'art. 2 Cost., sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale di ciascun convivente nei confronti dell'altro, che si esprimono anche nei rapporti di natura patrimoniale. Ne consegue che le attribuzioni patrimoniali a favore del convivente more uxorio effettuate nel corso del rapporto (nella specie, versamenti di denaro sul conto corrente del convivente) configurano l'adempimento di una obbligazione naturale ex art. 2034 c.c., a condizione che siano rispettati i principi di proporzionalità e di adeguatezza, senza che assumano rilievo le eventuali rinunce operate dal convivente - quale quella di trasferirsi all'estero recedendo dal rapporto di lavoro - ancorché suggerite o richieste dall'altro convivente, che abbiano determinato una situazione di precarietà sul piano economico, dal momento che tali dazioni non hanno valenza indennitaria, ma sono espressione della solidarietà tra due persone unite da un legame stabile e duraturo.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso specifico l'ex convivente di una donna aveva domandato che questa fosse tenuta alla restituzione delle somme di denaro spese durante la convivenza (nel corso della quale la coppia aveva generato un figlio). Domanda accolta dalla Corte di merito a titolo di arricchimento senza causa e cassata dalla S.C..
Secondo la Cassazione infatti l'erogazione delle somme, anche relative a denaro accantonato su conto corrente, non sarebbero state effettuate nell'ambito di un mandato ad amministrare, bensì in adempimento a doveri morali conseguenti all'instaurazione di un rapporto di convivenza more uxorio, tenuto altresì conto del fatto che la donna avesse rinunziato a suo tempo alla carriera per seguire all'estero il proprio compagno. Non irrilevante, ai fini della pronunzia, la proporzionalità di dette erogazioni rispetto a tale rinunzia.

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