Contratto preliminare con effetti anticipati: il tormentone sulla qualificazione giuridica della situazione di disponibilità del bene in chiave di detenzione ovvero di possesso continua. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 5211 del 16 marzo 2016)

Nella promessa di vendita, quando è convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un’anticipazione degli effetti traslativi, in quanto la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull’esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori: ne consegue che la relazione con la cosa, da parte del promissario acquirente, è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e non come possesso utile ad usucapionem, salvo la dimostrazione di un’intervenuta interversio possessionis nei modi previsti dall’art. 1141 c.c..

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia non si discosta dalla soluzione già messa a punto dalla S.C., intervenuta a Sezioni Unite sul tema (Cass. Civ. Sez. Unite, 7930/08), la quale ha costruito la fattispecie del contratto preliminare con effetti anticipati (in cui cioè da una parte venga anticipata la corresponsione del prezzo, dall'altra la disponibilità del bene) quale collegamento negoziale tra due ulteriori schemi tipici. Al contratto preliminare accederebbero infatti un rapporto qualificabile come comodato ed una pattuizione consistente in un mutuo gratuito. La Cassazione conferma così il farraginoso schema di un contratto artificiosamente composto da elementi causali esorbitanti rispetto al modello costituito dallo scambio di un bene verso il corrispettivo di un prezzo che ben potrebbe essere concepito dalle parti come meramente rinviato nel momento dell'attribuzione traslativa ad un tempo susseguente rispetto a quello del perfezionamento dello stesso.

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