Contratto preliminare ad esecuzione anticipata: spettano gli interessi compensativi in favore del promittente alienante? Da quale momento? (Cass. Civ., Sez. VI-II, sent. n. 20860 del 2 ottobre 2014)

Nel contratto preliminare di compravendita ad esecuzione anticipata, il promittente venditore ha diritto agli interessi compensativi ex art. 1499 c.c. esclusivamente per il periodo successivo alla data prevista per la stipulazione del definitivo, ancorché il promittente acquirente abbia ritardato il pagamento del saldo per causa a lui non imputabile o avvalendosi dell'eccezione di inadempimento, e non anche per il periodo intercorrente tra la data della consegna anticipata del bene e quella della stipulazione del definitivo.

Commento

(di Daniele Minussi)
Non si può se non condividere la decisione in commento. Premesso che gli interessi compensativi sono quelli che svolgono la funzione di remunerare il venditore che abbia fatto consegna all'acquirente di un bene fruttifero senza che il prezzo sia stato ancora corrisposto, premesso altresì che nel contratto preliminare con effetti c.d. anticipati la consegna del bene viene effettuata contestualmente al perfezionamento del vincolo contrattuale preliminare, ne discende che è insito nell'equilibrio raggiunto tra le parti che la materiale disponibilità dell'immobile non debba essere controbilanciata dalla corresponsione di alcun interesse fino al tempo in cui non si sarebbe dovuto perfezionare il contratto traslativo della proprietà (che sarebbe stato accompagnato dal pagamento del residuo prezzo). Solo da tale momento in poi, infatti, le parti hanno programmato che il godimento del bene fruttifero debba essere controbilanciato da quello della somma di denaro che ne costituisce il prezzo (residuo).

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