Contratto preliminare a favore del terzo, opzione a favore di terzo: divergenza di profili effettuali. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 25528 del 18 dicembre 2015)

In tema di contratto a favore del terzo, oltre al contratto preliminare di compravendita è configurabile anche il preliminare di opzione a favore di terzo ove il soggetto promittente, piuttosto che obbligarsi soltanto con l'altro stipulante a prestare il suo consenso alla definitiva vendita di un suo bene a favore di un terzo, resti già vincolato, per effetto del negozio bilaterale di opzione, alla propria dichiarazione di irrevocabile proposta contrattuale, sicché al terzo beneficiario, libero o meno di accettarla, basta la semplice accettazione perché a suo favore si producano gli effetti del contratto, per la conclusione del quale l'opzione è stata accordata.

Commento

(di Daniele Minussi)
Come configurare la convenzione di lottizzazione intercorsa tra il soggetto lottizzante (in chiave di promittente), il Comune (quale stipulante) e le imprese promissarie acquirenti (in veste di terze a beneficio delle quali la stipulazione era destinata a sortire effetti)?
Secondo la pronunzia in commento la stipulazione non doveva essere qualificata come contratto preliminare a favore di terzo, ma come opzione. Considerevole la differenza: con il vincolo preliminare infatti viene attribuito al terzo il semplice diritto di addivenire alla stipula del contratto preliminare in una dinamica che prevede la pariteticità delle parti, entrambe obbligate al perfezionamento del contratto definitivo. Tale pariteticità non sussiste invece nell'ipotesi di conclusione di un'opzione, in relazione alla quale una parte si trova semplicemente in una posizione di soggezione rispetto al diritto potestativo dell'altra parte in relazione alla conclusione del contratto definitivo.

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