Contratto preliminare, apparenza del diritto. Manca una procura rilasciata per iscritto? Non è invocabile alcuna apparente legittimazione del falsus procurator (Cass. Civ., Sez. VI-III, sent. n. 13180 del 25 giugno 2015)

L’art. 1398 c.c., nel riconoscere la responsabilità del falsus procurator verso il terzo incolpevole, con il quale ha contrattato senza avere i poteri rappresentativi, dà rilievo soltanto alla posizione soggettiva del terzo contraente, che per ottenere il risarcimento del danno deve provare di avere confidato senza sua colpa nella validità dei contratto, mentre prescinde totalmente dal considerare la posizione soggettiva dei falsus procurator, del quale, pertanto, resta irrilevante accertare l’intenzionalità o il dolo, ovvero la colpa nella causazione del danno.
In tema di contratto preliminare di compravendita immobiliare il principio dell’apparenza del diritto non può essere invocato dal promettente alienante che abbia confidato sulla sussistenza del potere rappresentativo del contraente il quale abbia speso il nome dei promissario acquirente, come nel caso in esame, pur in assenza di una procura rilasciata in forma scritta, giacché per il contratto preliminare è richiesta la stessa forma scritta ad substantiam stabilita per il negozio definitivo.

Commento

(di Daniele Minussi)
Può un aspirante venditore esser qualificato come "incolpevole" se accetta di stipulare un contratto preliminare di vendita immobiliare con un soggetto che si qualifica come procuratore senza tuttavia esibire o produrre una procura rilasciata per iscritto? La risposta della S.C. è negativa e non si può certo dissentire (cfr., in senso conforme, Cass. civile, sez. II 7640/2005).
Giova rammentare che la rappresentanza apparente è una figura di creazione giurisprudenziale approntata per proteggere l'incolpevole affidamento del terzo che abbia fatto conto sull'apparente sussistenza di poteri rappresentativi in capo ad un soggetto che abbia speso il nome altrui, sulla scorta del concomitante presupposto del colpevole atteggiamento del soggetto falsamente rappresentato. Le gravi conseguenze che ne scaturiscono (con l'instaurazione di un vincolo giuridico riguardante il soggetto falsamente rappresentato che, suo malgrado, si trova coinvolto in una stipulazione indesiderata) infatti postulano una condotta negligente anche di tale soggetto.
Nulla di tutto ciò nell'ipotesi in cui il promittente alienante si faccia indurre ad una stipulazione preliminare da chi, qualificandosi come rappresentante di altri, non produca un titolo qualificato da forma scritta atto a dar conto di tali poteri. L'ordinamento non protegge l'ignoranza o la dabbenaggine.

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