Conto cointestato, proprietà delle somme depositate. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 26991 del 02 dicembre 2013)

L'art. 1854 c.c. stabilisce che nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto. In base a tale norma, pertanto, ogni cointestatario al quale sia attribuita la facoltà di operare separatamente, è tenuto nei confronti della banca per l'intero (solidarietà passiva) e può, allo stesso modo, pretendere il pagamento dell'intero (solidarietà attiva). L'articolo disciplina solo i rapporti tra i correntisti e la banca: laddove il vincolo di solidarietà dei cointestatari del conto, nei rapporti interni, è regolato dall'art. 1298, comma II, c.c., in base al quale le parti di ciascuno si presumono eguali, se non risulta diversamente. Ciò significa non solo che, in mancanza di prova contraria, le parti si presumono uguali e che il concreditore, nei rapporti interni, non può disporre oltre il 50% delle somme risultanti da rapporti bancari solidali, senza il consenso espresso o tacito degli altri cointestatari, ma anche che, ove risulti provato che il saldo attivo di un rapporto bancario cointestato discenda dal versamento di somme di pertinenza di uno soltanto dei cointestatari, si deve escludere che l'altro cointestatario, nei rapporti interni, possa avanzare diritti sul saldo medesimo. Il cointestatario di un conto corrente bancario, pertanto, anche se abilitato a compiere operazioni autonomamente, nei rapporti interni non può disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito degli altri cointestatari, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza.

Commento

(di Daniele Minussi)
Qual è la valenza della cointestazione di un conto corrente a più soggetti? Va anzitutto chiarito come la circostanza non sia concludente circa la proprietà delle somme depositate in conto. Il mero utilizzo di un conto corrente sul quale siano riversate liquidità appartenenti ad uno soltanto dei cointestatari non determina il fatto che detti denari siano soltanto per questo motivo divenuti di comune proprietà dei correntisti. Ciò premesso è ben possibile che la cointestazione sia l'indice di una donazione indiretta del denaro, liberalità che tuttavia non può essere data per scontata, dovendo darsi conto dell'esistenza puntuale dell'animus donandi.
La pronunzia inoltre esplora la differenza tra rapporti tra banca e correntisti e rapporti tra i correntisti: una conto è la legittimazione verso la banca a disporre dei denari sul conto legata alla cointestazione, altra cosa è la pretesa di disporre delle somme depositate la cui appartenenza sia riferibile ad uno soltanto tra i correntisti

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