Contegno silente del promittente venditore ed inadempimento del promissario acquirente: è legittimo trattenere la caparra confirmatoria versata recedendo dal contratto?. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 3970 del 18 febbraio 2013)

Il diritto a trattenere la caparra, ex art. 1385 c.c., in caso di inadempimento dell’altra parte, nasce con l’espressione di volontà, della parte adempiente, di voler recedere dal contratto. In caso di silenzio i presupposti per applicare tale norma non sono integrati.
Non sussiste, pertanto, il diritto a trattenere la caparra e di conseguenza ne va disposta la restituzione, laddove il promittente resti in silenzio alla comunicazione del promissario acquirente il quale, scaduto il termine per la stipula del contratto definitivo per la compravendita dell’immobile, annuncia il proprio disinteresse all’acquisizione del cespite, dovendosi infatti ritenere che, anche a voler riconoscere la natura dichiarazione di volontà di risoluzione del contratto di detto annuncio, ciò non consentirebbe l’automatico scioglimento del contratto, restando alla parte adempiente, ai sensi dell’art. 1453 c.c., la scelta tra la domanda di adempimento e la domanda di risoluzione.

Commento

(di Daniele Minussi)
La scelta per il contraente non inadempiente di trattenere la caparra è praticabile soltanto se accompagnato dal recesso del contraente non inadempiente. Altrimenti la condotta di costui si palesa come non significativa, essendo per costui (ancora) praticabile la scelta di instare per l'adempimento del contratto ovvero, al contrario, per la risoluzione di esso.

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