Consiglio di Stato Sezione VI, 2984/2002. Il termine per l'annullamento dell'autorizzazione paesaggistica non è comprensivo della notifica

Il termine di sessanta giorni assegnato dalla legge al ministro per i beni culturali e ambientali per l'annullamento dell'autorizzazione paesaggistica, ancorchè perentorio, attiene al solo esercizio del potere di annullamento, restando estranea alla previsione normativa l'ulteriore fase della comunicazione o notificazione; ciò non esonera, tuttavia, l'amministrazione dall'obbligo di dare tempestiva comunicazione all'interessato del provvedimento di annullamento, con conseguente responsabilità per eventuali danni, derivanti da un ingiustificato e considerevole ritardo nel dare comunicazione dell'intervenuto annullamento.
Sussiste in capo all'amministrazione l'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento di annullamento di autorizzazione paesaggistica, in quanto il potere di annullamento attribuito al ministro per i beni culturali e ambientali è esercitato in una successiva fase endoprocedimentale, che ha natura di secondo grado e che è di competenza di un diverso organo rispetto a quello che ha rilasciato l'autorizzazione.

Commento

Appare evidente come notevole possa essere il pregiudizio subito dal privato che, convinto in buona fede dell'efficacia dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla competente autorità (spesso il Comune in subdelega), si attivi provvedendo al compimento delle opere autorizzate. Ciò essendo convinto dell'intervenuto consolidamento del relativo provvedimento per essere (magari abbondantemente) decorso il termine di sessanta giorni assegnato dalla legge per l'eventuale annullamento ministeriale della detta autorizzazione. Il Consiglio di Stato da un lato ribadisce che il termine predetto attiene unicamente alla fase rescindente, ben potendo la comunicazione del provvedimento essere effettuata nel tempo successivo, dall'altro stabilisce che l'eventuale ritardo nella comunicazione del provvedimento (il quale, si badi bene, dovrebbe invece essere immediatamente comunicato all'interessato ai sensi dell'art.151 del d. lgs. 490/99) può esporre l'Amministrazione al risarcimento del danno.

Aggiungi un commento