Consiglio di Stato Sez. VI 5865/2000: Il pagamento di sanzioni pecuniarie non è eliminato dalla sanatoria di abusi edilizi in zona paesistica

L'illecito paesistico compatibile con l'ambiente, anche se consente la sanatoria dell'abuso edilizio, non viene sanato integralmente dalla sanatoria edilizia e deve perciò trovare sanzione con le misure di cui all'art.15 della legge n. 1497/1939 e, segnatamente, con il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria. L'autorizzazione postuma, non inibita e per certi versi intrinseca al sistema, non costituisce infatti un pieno equipollente dell'autorizzazione tempestiva ex art. 7 della legge 1497/1939, in quanto, diversamente da quest'ultima non preclude ma anzi impone all'amministrazione l'esercizio del potere-dovere di applicare la sanzione pecuniaria di cui all'art. 15 della stessa normativa.

Commento

L'ottenimento della concessione in sanatoria nellipotesi di abuso compatibile dal punto di vista ambientale non fa venir meno la necessità di provvedere al pagamento della sanzione amministrativa di cui all'art.7 della previgente l.1497/1939 ora abrogata per effetto dell'entrata in vigore del T.U. in materia di beni culturali ed ambientali (d. lgs. 29 ottobre 1999 n.490). L'art. 151 del T.U. prevede a questo proposito una nuova procedura:
1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni ambientali inclusi negli elenchi pubblicati a norma dell' articolo 140 o dell' articolo 144 o nelle categorie elencate all' articolo 146 non possono distruggerli né introdurvi modificazioni, che rechino pregiudizio a quel loro esteriore aspetto che è oggetto di protezione.
2. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni indicati al comma 1, hanno l'obbligo di sottoporre alla Regione i progetti delle opere di qualunque genere che intendano eseguire, al fine di ottenerne la preventiva autorizzazione.
3. L'autorizzazione è rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni.
4. Le regioni danno immediata comunicazione delle autorizzazioni rilasciate alla competente soprintendenza, trasmettendo contestualmente la relativa documentazione. Il Ministero può in ogni caso annullare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione regionale entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa comunicazione.
5. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 3, nei successivi trenta giorni è data facoltà agli interessati di richiedere l'autorizzazione al Ministero che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. L'istanza, corredata da triplice copia del progetto di realizzazione dei lavori e da tutta la relativa documentazione, è presentata alla competente soprintendenza e ne è data comunicazione alla Regione.

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