Conseguenze della mancata rinnovazione dell’ipoteca in una situazione di permanenza del diritto di credito. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 5628 del 12 marzo 2014)

La mancata rinnovazione dell'ipoteca comporta, allo spirare del termine di decadenza ventennale, non l'estinzione del titolo esecutivo - permanendo la possibilità di procedere in forza di esso ad una nuova iscrizione ipotecaria con un nuovo grado -, ma l'estinzione dell'ipoteca stessa, con la conseguenza che è preclusa una re-iscrizione opponibile ai terzi acquirenti, i quali abbiano trascritto il loro titolo successivamente all'iscrizione non rinnovata, che integra una trascrizione opponibile al creditore (ex) ipotecario secondo le ordinarie regole di pubblicità immobiliare.

Commento

(di Daniele Minussi)
Del tutto scontato l'esito della pronunzia. Prescrivendosi l'ipoteca in esito al decorso del ventennio, permane comunque la possibilità di procedere ad una nuova iscrizione a garanzia del credito che non sia estinto. Con tutta evidenza una tale iscrizione non può comunque pregiudicare i diritti di coloro che avessero trascritto od iscritto medio tempore (vale a dire nel periodo cronologico intercorrente tra il decorso del ventennio e la nuova formalità di iscrizione) sullo stesso bene. Va in ogni caso precisato che la possibilità di prevenire ad una nuova iscrizione in ogni caso postula che il diritto di credito sottostante non si sia estinto, ciò che postula che vi sia stato un atto di esercizio del diritto quantomeno nell'arco di un periodo temporale non superiore al decennio (termine corrispondente alla metà del termine prescrizionale del diritto reale di garanzia).

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