Conseguenze dell’inadempimento all’obbligo di ritrasferimento fiduciario. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 23728 del 14 novembre 2011)

Nel contratto fiduciario di compravendita immobiliare l'obbligo di ritrasferimento del bene deve essere adempiuto dal fiduciario acquirente a prescindere dalla relativa eventuale richiesta da parte del fiduciante venditore. Ne consegue che, in caso di inadempimento all'anzidetto obbligo, ove le parti non abbiano stipulato al riguardo una clausola risolutiva espressa determinante la risoluzione dello stesso contratto di trasferimento, il fiduciario è tenuto, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., al risarcimento del danno ed è privo di legittimazione sostanziale a disporre del bene sia inter vivos che mortis causa.

Commento

(di Daniele Minussi)
La fattispecie all'attenzione del giudicante era costituita da un'ipotesi alternativamente inquadrabile come simulazione relativa soggettiva (interposizione fittizia) ovvero come intestazione fiduciaria (interposizione reale). Una volta deciso nel primo senso, si è statuito nel senso sia di negare qualsiasi possibilità per il fiduciario di disporre del bene a qualsiasi titolo, sia di dover quest'ultimo attendere, onde adempiere all'obbligazione di ritrasferimento, un esplicita richiesta da parte del fiduciante.
E' rimasta in ombra la sorte degli eventuali atti di disposizione del fiduciario. Stante l'inopponibilità esterna della causa fiduciae non potrebbe infatti essere negato il fondamento dell'acquisto inter vivos del bene da parte di un terzo, caso mai potendosi contestare l'acquisizione mortis causa. In quest'ultimo caso, infatti, mutuando l'erede la posizione del proprio dante causa, non potrebbe non subentrare anche nell'obbligazione fiduciaria già incombente sull'ereditando.

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