Consegna anticipata di un bene immobile extra commercium in quanto demaniale: conseguenze della declaratoria di nullità del contratto. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 16757 del 23 luglio 2014)

Acclarata dai giudici del merito incidenter tantum la mancanza di una causa adquirendi per incommerciabilità del bene promesso in vendita, il venir meno del vincolo originariamente esistente e la declaratoria di nullità del contratto preliminare per violazione di norme imperative - della quale entrambi i contraenti sono stati partecipi – comporta l'accoglimento della richiesta restitutoria del bene e dell'indennizzo per la diminuzione di valore che esso ha subito a causa dell’incendio rispetto al tempo del contratto, anche se per caso fortuito, ai sensi dell'art. 2037, comma II c.c., ma il promittente venditore non ha diritto ad alcun compenso per l'uso che della cosa abbia fatto il compratore nel tempo in cui ne ebbe il possesso.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso di specie il promittente alienante aveva fatto consegna anticipata del bene al tempo del perfezionamento del vincolo preliminare, ricevendo il 50% del prezzo del bene. L'immobile tuttavia era allocato su area demaniale. Successivamente mentre il bene era nella disponibilità del promissario acquirente, veniva distrutto da un incendio. Dichiarata la nullità del contratto preliminare concluso a cagione della incommerciabilità del bene, ne segue anche la condanna alla restituzione del medesimo al promittente (ancorchè in effetti spettante al Demanio) nonchè al versamento a costui di un idennizzo determinato ai sensi del II comma dell'art.2037 cod.civ.

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