Cons. Stato, n. 4322/2007. Limiti alla sottoponibilità di un'area mineraria al vincolo ex art. 10, d.lgs. n.42/2004.

Perchè un'area mineraria sia sottoponibile al vincolo di cui al D.Lgs. n. 42/2004, il bene preso in considerazione deve possedere caratteristiche tali da consentirne la riconduzione nella categoria dei "siti minerari", ex art 10, comma IV, lett. h), dovendosi considerare, quindi, illegittima l'imposizione di tale vincolo su un'area in cui non siano emerse tracce di una pregressa attività mineraria tali da assurgere a ragione giustificativa del vincolo.

Commento

La pronunzia sottolinea la delicatezza del giudizio afferente la natura culturale del bene, con speciale riferimento ad aree la cui eventuale qualità di sito di interesse artistico, storico, archeologico non si può fondare sulla mera constatazione della sussistenza di una pregressa attività umana (quale ad esempio quella estrattiva). Occorre cioè un quid pluris, come ad esempio l'esistenza in loco di vestigia o reperti.

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