Cons. di Stato, sez. IV, n. 5830/2008. Precisazioni sull'ambito di applicazione dell'art. 43 T.U. n. 327/2001 in tema di c.d. occupazione espropriativa.

L'istituto della c.d. acquisizione sanante, previsto dall'art. 43 del , D.P.R. n. 327/2001 (testo unico sull'espropriazione), testualmente preclude che l'amministrazione possa diventare proprietaria di un bene in assenza di un titolo previsto dalla legge. Essa può divenirne titolare o al termine del procedimento, che si conclude con il decreto di esproprio o con la cessione del bene espropriando, oppure, qualora sia sopraggiunta una modificazione del bene in assenza del valido ed efficace provvedimento, quando è emesso il decreto di acquisizione ai sensi del citato art. 43, norma che rinviene applicazione anche in relazione a fattispecie verificatesi nel tempo precedente l'emanazione del T.U. 2001 n.380.

Il Consiglio di Stato non può esaminare d'ufficio una questione di giurisdizione, quando la sua sussistenza sia stata espressamente affermata dal giudice di primo grado.

Sussiste la giurisdizione amministrativa esclusiva quando il ricorso miri a ottenere la tutela del diritto di proprietà, in presenza di un comportamento connesso all'esercizio della funzione pubblica, come avviene quando l'Amministrazione abbia a suo tempo disposto l'occupazione d'urgenza ed abbia sottratto il possesso di un'area nel corso di una delle fasi di attuazione del vincolo preordinato all'esproprio.

Non si consente che una Amministrazione, mediante un proprio illecito e in assenza di un atto ablatorio, acquisti a titolo originario la proprietà di un'area altrui, sulla quale sia stata realizzata un'opera pubblica o di interesse pubblico, anche se prevista in una dichiarazione della pubblica utilità.

Nel caso in cui una Amministrazione, mediante un proprio illecito e in assenza di un atto ablatorio, acquisti a titolo originario la proprietà di un'area altrui, sulla quale si debba realizzare un'opera pubblica o di interesse pubblico, anche se la stessa è ultimata, non comincia a decorrere alcun termine di prescrizione per il risarcimento del danno.

Nel caso di mancata conclusione del procedimento espropriativo e quando vi è una occupazione sine titulo, imputabile all'Amministrazione che abbia occupato l'area, anche se poi questa è stata concessa ad altri, vi è un illecito il cui autore ha l'obbligo di disporre la restituzione del suolo e di risarcire il danno cagionato medio tempore, salvi i rapporti interni tra l'autore dell'illecito e i suoi beneficiari e salvo il potere di fare venire meno l'obbligo di restituzione ab extra, con l'atto di acquisizione del bene.

Commento

Il Consiglio di Stato ribadisce da un lato la natura illegittima dell'occupazione sine titulo di un bene immobile operata sulla mera scorta dell'emissione del provvedimento di occupazione d'urgenza, dall'altro accoglie la teorica della natura retroattiva dell'art.43 del T.U. 2001/01. Ciò interpretando l'art.57 dello stesso T.U. nel senso che detta norma sia applicabile esclusivamente alle fasi del procedimento ablatorio, rispetto alle quali l'atto acquisitivo originario sarebbe estraneo.

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