Congruità del termine della diffida ad adempiere. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 19105 del 6 novembre 2012)

In tema di diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 1454, comma II, c.c., il termine assegnato al debitore, cui è strumentalmente collegata la risoluzione di diritto del contratto, può essere anche inferiore a quindici giorni, non ponendo detta norma una regola assoluta, purché tale minor termine risulti congruo per la natura del contratto o secondo gli usi, costituendo, in ogni caso, l'accertamento della congruità del termine giudizio di fatto di competenza del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se esente da errori logici e giuridici.

Commento

(di Daniele Minussi)
La concessione del termine di quindici giorni onde poter adempiere è semplicemente indicativa di un principio di massima, che deve tener conto delle peculiarità del caso concreto. Si pensi ad un contratto di somministrazione di generi alimentari deperibili che preveda termini di consegna legati allo stato di rapido deperimento dei prodotti.

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