Condomino "soggetto di gestione"? L'amministratore è necessario rappresentante sia nei confronti dei terzi sia verso la collettività dei condomini. (Cass. Civ., Sez. VI, ord. n. 3636 del 17 febbraio 2014)

Il condominio si pone, verso i terzi, come soggetto di gestione dei diritti e degli obblighi dei condomini, attinenti alle parti comuni, sicché l'amministratore è rappresentante necessario della collettività dei partecipanti, sia quale assuntore degli obblighi per la conservazione delle cose comuni, sia quale referente dei relativi pagamenti. Ne consegue che non è idoneo ad estinguere il debito "pro quota" il pagamento eseguito dal condomino direttamente a mani del creditore del condominio, se tale creditore non è munito di titolo esecutivo verso lo stesso singolo partecipante.

Commento

(di Daniele Minussi)
Che il singolo condomino debba pagare la quota parte delle spese comuni relative ai lavori effettuati nelle mani dell'amministratore e non in quelle del creditore è principio che invero poteva porsi anche senza che si dovesse parlare del condominio come di un "soggetto di gestione dei diritti e degli obblighi dei singoli condomini".

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