Condomino moroso? Guai a dirlo! È diffamazione comunicarlo a terzi estranei. (Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 46498 dell’11 novembre 2014)

Commette il reato di diffamazione (art. 595 c.p.) il cittadino che offende l'onore e la reputazione del condomino moroso, avvezzo a non pagare le quote di sua spettanza e al cospetto di terzi, commette diffamazione. La critica può legittimamente estrinsecarsi all'interno di un'assemblea condominiale o nei rapporti con l'amministratore, ma di certo non può legittimare affermazioni offensive rivolte nei confronti di terzi, tanto più se, come nel caso di specie, ignari ospiti della persona offesa.

Commento

(di Daniele Minussi)
Si può far critica, ma soltanto nelle occasioni opportune. Un conto è commentare in assemblea condominiale il fatto che il condomino tal dei tali non paga abitualmente le spese condominiali, altra cosa è, al cospetto di ignari ospiti, dare del "moroso" alla persona in questione, pur se la circostanza sia assolutamente aderente alla realtà.

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