Condominio: nomina di un nuovo amministratore in difetto di preventiva revoca di quello precedente. Applicabilità del principio di cui alll'art. 1724 cod.civ. in tema di revoca tacita. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 9082 del 18 aprile 2014)

Deve escludersi la legittimazione ad impugnare, ai sensi dell'art. 1137 c.c., la delibera condominiale da parte del condomino assente, il quale faccia valere il vizio di annullabilità per difetto dell'avviso di convocazione dell'assemblea, quando esso sia relativo ad altro condomino, in quanto si tratta di un vizio che non lo riguarda direttamente, inerendo alla altrui sfera giuridica.
L'attività di gestione dei beni comuni compiuta dall'amministratore di condominio rientra nella funzione tipica del contratto di mandato che si instaura fra il primo ed i condomini. Peraltro, la peculiarità della disciplina del condominio non esclude l'applicazione della norma di cui all'art. 1724 c.c. dettata in tema di revoca tacita del mandato. Al riguardo, infatti, ai sensi dell'art. 1129 c.c., l'amministratore può essere revocato in ogni tempo dall'assemblea e, quindi, anche prima della scadenza annuale senza alcuna motivazione ovvero indipendentemente da una giusta causa. La norma ha la finalità di assicurare che la gestione dei beni e dei servizi - che deve soddisfare gli interessi comuni - riscuota la costante fiducia dei condomini: pertanto, l'assemblea - nell'esercizio delle sue prerogative - ben può procedere alla nomina del nuovo amministratore senza avere preventivamente revocato l'amministratore uscente.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia prende le mosse dalla considerazione della natura giuridica dell'incarico dell'amministratore del condominio, condotta al rapporto di mandato. Ne segue la ritenuta applicabilità del principio di cui all'art.1724 cod.civ., il cui corollario è costituito dalla non indispensabilità di uno specifico atto di revoca dell'incarico già conferito al precedente amministratore.

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