Condominio: criteri di ripartizione delle spese per l’ascensore. (Tribunale di Roma, Sez. V, sent. n. 11776 del 10 giugno 2016)

La decisione assembleare di prevedere nel riparto delle spese per l’ascensore un carico in considerazione del numero di affluenza dei soggetti presso il singolo appartamento è di fatto compromissiva del diritto del singolo condomino, appalesandosi peraltro arbitraria in quanto sganciata dai criteri di cui all’art. 1124 c.c., secondo cui la spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l’altra metà esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo.

Commento

(di Daniele Minussi)
Non è legittima la deliberazione dell'assemblea che istituisca una regola speciale per ripartire le spese condominiali relative al servizio ascensore fondata sulla concreta affluenza di persone alla singola unità immobiliare. I criteri sono piuttosto quelli di cui all'articolo.1124 cod.civ. Nel senso dell'applicazione di tale norma, dettata in tema di scale comuni, anche agli ascensori, si veda Cass. 17557/2014.

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