Comunione tacita familiare: l'acquisto di un bene in capo ad un singolo componente della famiglia non comporta il trasferimento automatico della proprietà agli altri partecipi della comunione. (Cass. Civ., Sez. Lavoro, sent. n. 18201 del 29 luglio 2013)

Nell'ipotesi di comunione tacita familiare l'acquisto di un bene da parte di un singolo componente non comporta il trasferimento automatico della proprietà agli altri membri della comunione né giustifica una richiesta di divisione di beni di proprietà esclusiva. Tale acquisto avrebbe potuto tutt'al più dar luogo ad una azione di risarcimento del danno da parte degli altri membri della comunione familiare.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso di specie veniva in considerazione l'acquisto di un podere effettuato in capo ad un soggetto (il padre delle parti in causa), ma pagato con l'ausilio dell'accensione di un mutuo agrario le cui rate erano state estinte con i redditi derivanti dall'attività dei figli. Secondo la Corte non ci può essere divisione dei beni acquistati dal singolo componente della famiglia cui fa capo l'eventuale comunione tacita familiare, dal momento che i detti cespiti devono essere considerati di proprietà esclusiva di costui.

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