Comunione legale tra i coniugi ed ottenimento dei benefici fiscali "prima casa". (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 16026 del 29 luglio 2015)

Per usufruire dei benefici fiscali sull'acquisto della prima casa, il requisito della residenza nel Comune in cui è ubicato l'immobile deve essere riferito alla famiglia, con la conseguenza che, in caso di comunione legale tra coniugi, quel che rileva è che l'immobile acquistato sia destinato a residenza familiare, mentre non assume rilievo in contrario la circostanza che uno dei coniugi non abbia la residenza in tale Comune, e ciò in ogni caso in cui il bene sia divenuto oggetto della comunione ex art. 177 c.c., quindi sia in caso di acquisto separato che in quello di acquisto congiunto del bene stesso.

Commento

(di Daniele Minussi)
Spettano le agevolazioni fiscali "prima casa" anche nell'ipotesi in cui uno solo dei coniugi abbia trasferito la residenza nel Comune in cui è sita l'unità immobiliare oggetto di acquisto. Nel caso di specie il marito, coniugato in regime di comunione legale dei beni, aveva acquistato l'immobile, successivamente provvedendo a trasferirvi la propria residenza nei termini di legge. L'acquisizione, ai sensi dell'art.177 lettera a) cod.civ., si era automaticamente prodotto in favore anche della moglie, la quale tuttavia non aveva analogamente trasferito la propria residenza. Secondo il Giudice tributario di merito indebita sarebbe stata la fruizione delle agevolazioni, ma la S.C. va di diverso avviso. Il requisito della residenza infatti deve intendersi riferito alla famiglia, con la conseguenza che, nell'ipotesi in cui i coniugi si trovino in comunione legale dei beni (come nella fattispecie), ciò che importa è unicamente che l'immobile acquistato venga adibito a residenza familiare.

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