Comunione legale dei beni: legittimazione ad agire per il risarcimento del danno all'immobile comune. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 18123 del 26 luglio 2013)

La rappresentanza in giudizio per atti relativi all’amministrazione dei beni facenti parte della comunione legale dei coniugi spetta, a norma dell’art. 180 c.c., ad entrambi i coniugi e, quindi ciascuno di essi è legittimato ad esperire qualsiasi azione, non solo quelle di carattere reale o con effetti reali, diretti alla tutela della proprietà e del godimento della cosa comune, ma anche, e a maggior ragione, quelle relative ai diritti di obbligazione, senza che sia necessaria la partecipazione al giudizio dell’altro coniuge.

Commento

(di Daniele Minussi)
Un'impresa esegue malamente i lavori di ristrutturazione di uno stabile appartenente a marito e moglie in comunione legale dei beni. Agisce in giudizio ed ottiene la liquidazione del danno per intero soltanto la moglie. Secondo la S.C. la circostanza è del tutto ininfluente, dal momento che ciascun coniuge può disporre dell'intero bene comune, ponendosi il consenso dell'altro coniuge come negozio unilaterale autorizzativo inteso a rimuovere un limite al potere dispositivo sul bene.

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