Compri due appartamenti contigui e non procedi alla fusione delle schede entro i termini di legge? Perdi le agevolazioni "prima casa" relativamente ad uno di essi. (CTR Potenza, Sez. II, sent. n. 194 del 20 aprile 2016)

Interviene la decadenza dai benefici fiscali sulla prima casa nel caso in cui il contribuente, successivamente all'acquisto di due immobili, non provvede a richiedere l'accatastamento unitario dei due distinti cespiti acquistati al fine di costituire un'unica unità abitativa, con un'unica classificazione e rendita catastale, requisito necessario a conservare il diritto all'agevolazione per entrambe le unità immobiliari.

Commento

(di Daniele Minussi)
Ordinariamente le agevolazioni "prima casa" competono a chi acquista un'unità immobiliare adibita ad abitazione e dichiara di non possederne altre nello stesso Comune. Eccezionalmente è consentito l'acquisto di un'ulteriore unità abitativa che sia contigua a quella oggetto di acquisto e che, unitamente a questa, sia destinata a diventare un'unica abitazione avente i requisiti non di lusso di cui al d.m. 1969. A tutto comunque c'è un limite: l'eccezione postula infatti che i due appartamenti siano "fusi" entro i termini di legge. Il che non è stato nel caso di specie, donde la revoca della agevolazioni fruite in sede di acquisto.

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