Compravendita soggetta ad imposta di registro e non ad IVA. Il disconoscimento da parte del fisco dei caratteri di "soggetto IVA" del cedente (e della conseguente agevolazione invocata in atto) conduce all'applicazione di una imposta complementare. Da escludere pertanto la responsabilità del notaio. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 12257 del 17 maggio 2017)

Deve ritenersi che in caso di compravendita immobiliare in caso di disconoscimento dell’agevolazione fruita dalle parti contraenti la maggiore imposta di registro, ipotecaria e catastale possa essere richiesta unicamente a queste ultime dall’amministrazione finanziaria, in quanto il notaio non è soggetto passivo dell’imposizione, laddove solidalmente obbligato al pagamento dell’imposta principale di registro soltanto in funzione dell’interesse generale alla riscossione e non partecipe dei presupposti sostanziali dell’imposizione, dovendosi escludere la responsabilità del professionista invocata in relazione a un’imposta non avente natura principale ma complementare.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il venditore non possiede i requisiti per poter essere considerato "soggetto IVA" nella vendita che porta la cessione di un immobile evocando il trattamento fiscale proprio dell'Imposta sul valore aggiunto, alternativo rispetto a quello dell'applicazione dell'imposta di registro. E' il notaio responsabile d'imposta in relazione all'accertamento della carenza dei predetti requisiti, ciò che conduce all'applicazione dell'imposta di registro principale invece che dell'IVA? Secondo la pronunzia che si commenta, l'imposizione che scaturisce dall'accertamento della carenza dei caratteri di soggetto IVA in capo al cedente possiede natura complementare e non principale. Il notaio dunque non ne risponde.

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