Compravendita immobiliare sottoposta a condizione sospensiva il cui evento consiste nel rilascio di concessione edilizia. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 5411 del 18 marzo 2015)

La vendita di un terreno che venga stipulata per consentire all'acquirente una sua utilizzazione edificatoria, al momento non permessa dagli strumenti urbanistici, e venga quindi sottoposta alla condizione sospensiva della futura approvazione di una variante di detti strumenti che contempli quell'utilizzazione, non è affetta da nullità, né sotto il profilo della impossibilità dell'oggetto, né sotto il profilo dell'impossibilità della condizione, dovendosi ritenere consentito alle parti di dedurre come condizione sospensiva anche un mutamento di legislazione o di norme operanti erga omnes, salva restando l'inefficacia del contratto in conseguenza del mancato verificarsi di tale mutamento.
Qualora l'acquisto della proprietà immobiliare sia subordinato alla condizione sospensiva del rilascio della concessione edilizia, la verifica dell'avveramento dell'evento dedotto in condizione si estende alla valutazione della legittimità della concessione edilizia rilasciata poiché, nelle controversie tra privati derivanti dall'esecuzione di opere edilizie non conformi alle prescrizioni di legge o degli strumenti urbanistici, ciò che rileva è la lesione di diritti soggettivi attribuiti ai privati dalle norme medesime, mentre la rilevanza giuridica della concessione edilizia si esaurisce nell'ambito del rapporto pubblicistico tra P.A. e privato richiedente.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il fatto di dedurre sotto condizione sospensiva il sopravvenuto mutamento normativo (non importa se a livello di normativa secondaria ovvero di provvedimenti amministrativi quali l'adozione di piani regolatori) tale da permettere sul suolo l'attività edificatoria non consentita al tempo della stipulazione dell'atto traslativo non è causa di nullità della convenzione per impossibilità ovvero per illiceità dell'oggetto. Nè si può dire che la condizione debba essere qualificata come "impossibile". La clausola condizionale in tal senso apposta al contratto è pienamente valida, sortendo unicamente l'effetto che le è proprio: non si vede come poter non concordare con la portata della decisione in commento, che viene a porre l'attenzione anche l'ulteriore profilo della necessità del sindacato circa la legittimità del rilascio del provvedimento concessorio ad aedificandum ai fini della produzione degli effetti dell'atto.

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