Complesso immobiliare in fase di ristrutturazione da destinare ad uso abitativo all'esito di cambio di destinazione: alla cessione effettuata da impresa si applica l’imposta proporzionale di registro e non l'IVA. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 24258 del 27 novembre 2015)

Sugli immobili in fase di ristrutturazione aventi categoria catastale non definita, anche se da destinare ad abitazione in esito a cambio d'uso si applica l'imposta di registro in misura proporzionale e non fissa e ciò perché il cespite compravenduto è in fase di ristrutturazione e non ha ancora acquisito la natura di alloggio a uso residenziale.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso di specie una società aveva venduto un fabbricato in corso di ristrutturazione composto da plurime unità immobiliari destinate a dar vita a diciannove appartamenti, una volta terminati i lavori, eseguiti i frazionamenti e mutatane la destinazione d'uso. L'elemento dirimente, secondo i Giudici, al fine di decidere la sottoposizione dell'atto ad imposta di registro e non a quella sul valore aggiunto, è costituito dal non essere il fabbricato ancora definito sotto il profilo catastale, dunque mancante del requisito indispensabile (l'utilizzo abitativo) per poter essere considerato come immobile abitativo e non bene strumentale.

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