Competono le agevolazioni "prima casa" anche al contribuente che, entro un anno dall'alienazione della precedente "prima casa", edifica un immobile su un terreno già di sua proprietà. (Cass. Civ., Sez. VI-T, sent. n. 13550 del 1° luglio 2016)

In tema di imposta di registro e dei relativi benefici per l'acquisto della prima casa, la previsione dell'acquisto, entro un anno dall'alienazione dell'immobile agevolato, di un terreno sul quale il contribuente intende costruire la propria abitazione principale, integra semplicemente un dies ad quem, senza che sia invece fissato un dies a quo, con la conseguenza che l'esonero dalla causa di decadenza deve restare ferma anche nell'ipotesi in cui il contribuente fosse già in precedenza proprietario del terreno, essendo solo necessario che su tale terreno venga realizzato, entro un anno dalla vendita del precedente immobile, un fabbricato utilizzabile come abitazione principale.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia si segnala non tanto in relazione al tema della spettanza delle agevolazioni in riferimento ad un nuovo acquisto, quanto alla diversa questione della eventuale decadenza dalle agevolazioni già fruite in sede di acquisto di un immobile che venga alienato prima dei cinque anni che costituiscono il periodo temporale minimo per poter mantenere le predette agevolazioni. Come è noto, la causa di decadenza non opera qualora il contribuente abbia ad acquistare nuovo immobile entro l'anno dalla vendita di quello precedentemente acquistato. Ebbene: tale disposizione rinviene applicazione anche nel caso in cui la nuova abitazione venga edificata di un suola già di proprietà di colui che ha alienato la propria "prima casa" alla sola condizione che la nuova abitazione sia ultimata entro l'anno dalla cessione del primo immobile.

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