Competenza per le autorizzazioni a disporre dei beni immobili ereditati dal minore. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 13520 del 27 luglio 2012)

La competenza ad autorizzare la vendita di immobili ereditati dal minore soggetto alla potestà dei genitori appartiene al giudice tutelare del luogo di residenza del primo, a norma dell'art. 320, comma III, c.c., unicamente per quei beni che, provenendo da una successione ereditaria, si possono considerare acquisiti al suo patrimonio. Ne consegue che, ai sensi del comma I dell'art. 747 c.p.c., la competenza spetta, sentito il giudice tutelare, al tribunale del luogo di apertura della successione, ove il procedimento dell'acquisto iure hereditario non si sia ancora esaurito per essere pendente la procedura di accettazione con beneficio di inventario, in quanto, in tale ipotesi, l'indagine del giudice non è circoscritta soltanto alla tutela del minore, ai sensi dell'art. 320 c.c., ma si estende a quella degli altri soggetti interessati alla liquidazione dell'eredità, così evitandosi una disparità di trattamento fra minori in potestate e minori sotto tutela, con riguardo alla diversa competenza a provvedere per i primi (giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c.) e i secondi (tribunale quale giudice delle successioni, in base all'art. 747 c.p.c.).

Commento

(di Daniele Minussi)
Ribadito l'orientamento del tutto dominante tra gli interpreti (cfr. Cass. 1593/1981): a decidere sulla individuazione del Giudice competente ad emettere il provvedimento autorizzativo è la fase in cui si trova il procedimento ereditario. Soltanto se questo può dirsi del tutto concluso la competenza è quella del Giudice tutelare, altrimenti dovendo essere contemperati gli interessi del minore con quelli, potenziali, dei creditori ereditari.

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